L’Ecobonus tra conferme e novità
Dalla legge finanziaria 2007 in poi la normativa si è evoluta e gli incentivi sono stati prorogati e per molti interventi potenziati, con particolare attenzione alla fruibilità da parte di soggetti che per loro natura giuridico-economica avevano più difficoltà di accesso (incapienti e condomìni).
Molte delle novità relative all’anno 2019 sono note. Ad esempio è diminuita la percentuale dell’importo in detrazione per alcuni interventi, come quelli relativi agli infissi e alla sostituzione semplice di caldaie a condensazione, che sono attualmente al 50%. Dall’altra parte, sono confermate percentuali del 70% per interventi rilevanti sull’involucro dei condomìni (si raggiunge il 75% nel caso in cui il miglioramento energetico riguardi anche la climatizzazione estiva).
Sono stati confermati inoltre i limiti di spesa e le percentuali detraibili per la maggior parte degli altri incentivi, tra cui il solare termico, gli scaldacqua a pompa di calore e le pompe di calore per il riscaldamento/raffrescamento.
L’ENEA: contabilità, controllo e supporto
L’ENEA, ovvero l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, è impegnata fin dall’istituzione dell’Ecobonus con una tripla veste:
- contabilizzare tramite metodi statistici i risparmi di energia primaria derivanti dagli interventi effettuati;
- controllare l’effettiva disponibilità della documentazione da conservare da parte del cliente (con controlli a campione che coinvolgano il 3% degli interventi effettuati) e ispezionare in situ l’effettiva e corretta realizzazione delle opere incentivate (per massimo lo 0.5% degli interventi);
- fornire supporto e indicazioni tecniche agli operatori e ai beneficiari per applicare correttamente le procedure necessarie a fruire dell’Ecobonus (dal 2018, inoltre, l’ENEA è coinvolta con i medesimi compiti anche relativamente agli interventi di miglioramento energetico incentivati tramite le detrazioni sulle ristrutturazioni, come i piccoli impianti fotovoltaici su edifici ad uso residenziale)
Le nuove FAQ (Frequently Asked Questions)
Nell’ambito di quest’ultimo ruolo, l’ENEA pubblica regolarmente le risposte alle domande più frequenti. Dalla più recente edizione abbiamo selezionato quelle che riteniamo più interessanti relative all’applicazione generale del meccanismo e ad alcuni tra i più diffusi casi specifici.
Tempistiche di invio, pagamenti, variazioni
L’ENEA chiarisce che il termine ultimo per l’invio della domanda di detrazioni dal portale dedicato è fissato a 90 giorni dal “collaudo” di fine lavori o documento equivalente (ad esempio dichiarazione di conformità, quando prevista).
In caso di mancato invio, si ha tempo fino alla dichiarazione dei redditi immediatamente successiva alla scadenza del termine dei 90 giorni (quindi, ad esempio, per un intervento terminato il 30 maggio 2019 si ha tempo fino al 31 ottobre 2019, mentre per un intervento terminato il 15 novembre 2019 si ha tempo fino al 31 ottobre 2020).
I pagamenti non influiscono sui tempi di presentazione, che dipendono esclusivamente dal collaudo. In caso di pagamenti ancora da effettuare si possono inserire gli importi presunti, i quali possono eventualmente essere modificati.
Le modifiche alle domande presentate possono invece essere presentate entro la prima dichiarazione dei redditi che include le detrazioni (quindi quella relativa all’anno solare del collaudo, che si presenta entro il mese di ottobre dell’anno successivo).
Cosa si allega alla domanda?
La risposta è nota agli addetti ai lavori, ma è bene ribadirlo: non si allega niente. La documentazione deve invece essere conservata ed esibita a richiesta di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate. Tra la documentazione da conservare è compresa anche la scheda generata dal portale ENEA firmata.
Cosa si intende per “sistemi di termoregolazione evoluti” (la cui installazione è necessaria per usufruire della detrazione del 65% e non del 50% per quanto riguarda le caldaie a condensazione)?
A partire dal 2019 l’aliquota relativa alla sostituzione “semplice” della caldaia esistente con caldaia a condensazione di classe A è incentivata al 50% anziché al 65%.
E’ ripristinata l’aliquota del 65% solamente nel caso in cui vengano installati sistemi di termoregolazione evoluta, ovvero appartenente alle classi da V, IV e VIII della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02.
Si tratta quindi:
- CLASSE V: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
- CLASSE VI: Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscalda mento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
- CLASSE VIII: Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
In pratica, si va dal termostato intelligente al controllo con sensori plurimi, ma tutti devono essere collegati ad apparecchi modulanti. E’ invece esclusa la classe VII, che si riferisce ad apparecchi ad uscita ad accensione/spegnimento (quindi on-off, non modulanti)
Caldaia a condensazione condominiale: quale aliquota di detrazione si applica, 50% o 65%?
In seguito alle considerazioni sopra esposte, ENEA considera non applicabile l’installazione di tali sistemi (e quindi dell’aliquota del 65%) ai condomìni.
Infatti, come spiegato, i sistemi ammessi si riferiscono esclusivamente a generatori di calore modulanti, mentre secondo il DPR 412/1993 “Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2 °C”
Sostituzione di pompe di calore e nuova installazione
Relativamente all’installazione di condizionatori a pompa di calore convertibile, ENEA chiarisce che tramite Ecobonus sono incentivabili solamente se in sostituzione di precedenti generatori di calore. Attenzione però, la sostituzione non deve per forza essere completa: se vi sono PdC installati precedentemente, ad integrazione della caldaia principale, è possibile la sostituzione parziale.
Non è invece ammissibile l’installazione ad integrazione o l’installazione in sostituzione di condizionatori destinati esclusivamente al raffrescamento. Per questa fattispecie è possibile, negli edifici residenziali, accedere alle detrazioni Ristrutturazioni (per le quali, ricordiamo, dal 2018 è necessaria la comunicazione ENEA).
Cessione del credito
E’ l’argomento di cui si parla di più in questo momento: sembra potere essere una vera e propria svolta per l’Ecobonus, ed è stato esteso da casi particolari a tutti gli interventi. Ad oggi, però, manca qualsiasi indicazione dall’Agenzia delle Entrate relativamente alle modalità operative di fruizione. ENEA, conseguentemente, non se ne occupa.
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